CAPITOLO I - Tariffe degli onorari, diritti e indennità spettanti agli
avvocati per le prestazioni giudiziali in materia civile, amministrativa e tributaria
ARTICOLO 1 - Diritto
dell'avvocato
1. Per le prestazioni giudiziali in materia civile e nelle materie equiparate,
oltre al rimborso delle spese giustificate, sono dovuti all'avvocato gli onorari
ed i diritti indicati nelle allegate tabelle A e B.
ARTICOLO 2 - Obbligo
del cliente
1. Gli onorari e i diritti sono sempre dovuti all'avvocato dal cliente indipendentemente
dalle statuizioni del giudice sulle spese giudiziali.
ARTICOLO 3 - Giudizi
non compiuti
1. Nei giudizi iniziati ma non compiuti, il cliente deve all'avvocato gli onorari
e i diritti per l'opera svolta fino alla cessazione del rapporto professionale.
ARTICOLO 4 - Inderogabilità
della tariffa. Condizioni e limiti
1. Gli onorari minimi ed i diritti stabiliti per le prestazioni dell'avvocato
sono inderogabili.
2. Soltanto qualora fra le prestazioni dell'avvocato e l'onorario previsto dalle
tabelle appaia, per particolari circostanze del caso, una manifesta sproporzione,
possono essere superati i massimi indicati nelle tabelle, anche oltre il raddoppio
previsto dal secondo comma del successivo ARTICOLO 5, ovvero diminuiti i minimi
indicati nelle tabelle, purché la parte che vi abbia interesse esibisca
il parere del competente Consiglio dell'ordine.
ARTICOLO 5 - Criteri
generali per la liquidazione
1. Nella liquidazione degli onorari a carico del soccombente deve essere tenuto
conto della natura e del valore della controversia, dell'importanza e del numero
delle questioni trattate, del grado dell'autorità adita, con speciale
riguardo all'attività svolta dall'avvocato davanti al giudice.
2. Nelle cause di particolare importanza per le questioni giuridiche trattate,
la liquidazione degli onorari a carico del soccombente può arrivare fino
al doppio dei massimi stabiliti.
3. Nella liquidazione degli onorari a carico del cliente, oltre che dei criteri
di cui ai commi precedenti, può essere tenuto conto dei risultati del
giudizio e dei vantaggi, anche non patrimoniali, conseguiti, nonché dell'urgenza
richiesta per il compimento di singole attività e, nelle cause di straordinaria
importanza, la liquidazione può arrivare fino al quadruplo dei massimi
stabiliti, previo parere del Consiglio dell'Ordine.
4. Qualora in una causa l'avvocato assista e difenda più persone aventi
la stessa posizione processuale l'onorario unico può essere aumentato
per ogni parte oltre la prima del 20% fino ad un massimo di dieci e, ove le
parti siano in numero superiore, del 5% per ciascuna parte oltre le prime dieci
e fino ad un massimo di venti. La stessa disposizione trova applicazione, ove
più cause vengano riunite, dal momento dell'avvenuta riunione e nel caso
in cui l'avvocato assista e difenda una parte contro più parti quando
la prestazione comporti l'esame di particolari situazioni di fatto o di diritto.
5. Nella ipotesi in cui, pur nella identità di posizione processuale
dei vari clienti, la prestazione professionale comporti l'esame di loro situazioni
particolari di fatto o di diritto rispetto all'oggetto della causa, l'avvocato
ha diritto al compenso secondo tariffa, ridotto del 30 per cento.
6. La liquidazione dell'onorario prevista dall' ARTICOLO 91 del codice di procedura
civile deve essere fatta in relazione a tutte le prestazioni effettivamente
occorse ogni volta che vi sia stata una decisione anche se espressa con ordinanza
collegiale o con sentenza non definitiva.
7. Nelle cause riservate alla esclusiva competenza funzionale del giudice di
pace e nelle cause accessorie o di garanzia sono dovuti gli onorari di cui al
paragrafo II della tabella A, avuto riguardo al valore della controversia. Nelle
cause di competenza del giudice di pace, ai sensi dell' ARTICOLO 7, comma 2,
Codice di procedura civile, eccedenti il valore di euro 2.600,00 sono ugualmente
dovuti gli onorari di cui al paragrafo II.
ARTICOLO 6 - Determinazione
del valore della controversia
1. Nella liquidazione degli onorari a carico del soccombente, il valore della
causa è determinato a norma del codice di procedura civile, avendo riguardo
nei giudizi per azioni surrogatorie e revocatorie, all'entità economica
della ragione di credito alla cui tutela l'azione è diretta, nei giudizi
di divisione, alla quota o ai supplementi di quota in contestazione, nei giudizi
per pagamento di somme o liquidazione di danni, alla somma attribuita alla parte
vincitrice piuttosto che a quella domandata.
2. Nella liquidazione degli onorari a carico del cliente, può aversi
riguardo al valore effettivo della controversia, quando esso risulti manifestamente
diverso da quello presunto a norma del codice di procedura civile.
3. Nelle cause avanti gli organi di giustizia amministrativa, il valore è
determinato secondo i criteri indicati dal comma 1 di questo articolo, quando
l'oggetto della controversia o la natura del rapporto sostanziale dedotto in
giudizio o comunque correlato al provvedimento impugnato ne consentono l'applicazione;
ove ciò non sia possibile, nella liquidazione degli onorari a carico
del soccombente va tenuto conto dell'interesse sostanziale che riceve tutela
attraverso la sentenza. Per i ricorsi straordinari e gerarchici sono dovuti
gli onorari di cui al paragrafo III della tabella A in quanto analogicamente
applicabili.
4. Nella liquidazione degli onorari a carico del cliente, per la determinazione
del valore effettivo della controversia, deve aversi riguardo al valore dei
diversi interessi perseguiti dalle parti.
5. Per le cause di valore indeterminabile, gli onorari minimi sono quelli previsti
per le cause di valore da 25.900,01 euro a 51.700,00 euro, mentre gli onorari
massimi sono quelli previsti per le cause di valore da 51.700,01 euro a 103.300,00
euro, tenuto conto dell'oggetto e della complessità della controversia;
qualora le cause siano di particolare importanza per l'oggetto, per le questioni
giuridiche trattate, per la rilevanza degli effetti e dei risultati utili di
qualsiasi natura, anche di carattere non patrimoniale, gli onorari possono essere
liquidati fino al limite massimo previsto per le cause di valore fino a 516.500,00
euro.
6. Agli effetti della determinazione del diritto, le cause di valore indeterminabile
si considerano di valore eccedente 25.900,00 euro ma non 103.300,00 euro a seconda
dell'entità dell'interesse dedotto in giudizio.
ARTICOLO 7 - Pluralità
di difensori e società professionali
1. Nel caso che incaricati della difesa siano più avvocati, ciascuno
di essi ha diritto nei confronti del cliente agli onorari per l'opera prestata,
ma nella liquidazione a carico del soccombente sono computati gli onorari per
un solo avvocato.
2. Se l'incarico professionale è conferito ad una società tra
avvocati si applica il compenso spettante ad un solo professionista anche se
la prestazione è svolta da più soci, salva espressa deroga pattuita
con clausola approvata per iscritto dal cliente.
ARTICOLO 8 - Praticanti
avvocati autorizzati al patrocinio
1. Ai praticanti avvocati autorizzati al patrocinio deve essere liquidata la
metà degli onorari e dei diritti spettanti all'avvocato.
ARTICOLO 9 - Procedimenti
davanti a organi speciali
1. Nei procedimenti davanti ad organi speciali sono dovuti gli onorari stabiliti
per le cause davanti al tribunale.
ARTICOLO 10 - Procedimenti
arbitrali rituali
1. Per i procedimenti davanti agli arbitri sono dovuti gli onorari stabiliti
per le cause davanti ai giudici ordinari e speciali che sarebbero competenti
a conoscere della controversia.
ARTICOLO 11 - Procedimenti
speciali
1. Gli onorari per i procedimenti in camera di consiglio o davanti al giudice
tutelare ed in genere per i procedimenti non contenziosi sono liquidati tenendo
conto dell'opera occorsa per lo studio degli atti e per la compilazione del
ricorso e di qualunque scritto esplicativo dello stesso.
2. Nel caso che nei procedimenti indicati al precedente comma sorgano contestazioni
il cui esame è devoluto al giudice in sede di cognizione, sono dovuti
gli onorari di cui ai paragrafi I, II, IV della tabella A.
3. Per i procedimenti previsti dal libro IV, titolo I, capo III, sezione I,
Codice di procedura civile, per quelli previsti dall'articolo 669-quatordecies
Codice di procedura civile e per quelli di cui all'articolo 2409 Codice civile,
sono dovuti gli onorari di cui ai paragrafi I, II, e IV della tabella A, in
quanto applicabili.
ARTICOLO 12 - Cause
in materia di rapporti di lavoro
1. Per le controversie individuali di lavoro, il valore delle quali non supera
500,00 euro gli onorari sono ridotti alla metà. Per l'assistenza in procedure
conciliative, l'onorario dell'avvocato sarà liquidato in base alla tariffa
stragiudiziale.
ARTICOLO 13 - Cause
di valore superiori a 5.164.600,00 euro
1. Per le cause di valore superiore a 5.164.600,00 euro gli onorari minimi e
massimi sono determinati moltiplicando il valore della causa per i coefficienti
precisati nella tabella A. Gli onorari non possono comunque superare complessivamente
il 3 % del valore della controversia.
ARTICOLO 14 - Rimborso
spese generali
1. All'avvocato e al praticante autorizzato al patrocinio è dovuto un
rimborso forfettario delle spese generali in ragione del 12,5 % sull'importo
degli onorari e dei diritti ripetibile dal soccombente.
CAPITOLO II - Tariffa penale
ARTICOLO 1 - Criteri
generali
1. Per la determinazione dell'onorario di cui alla tabella deve tenersi conto
della natura, complessità e gravità della causa, delle contestazioni
e delle imputazioni, del numero e dell'importanza delle questioni trattate e
della loro rilevanza patrimoniale; della durata del procedimento e del processo;
del pregio dell'opera prestata; del numero degli avvocati che hanno condiviso
il lavoro e la responsabilità della difesa; dell'esito ottenuto, anche
avuto riguardo alle conseguenze civili; delle condizioni finanziarie del cliente.
2. Per le cause che richiedono un particolare impegno, per la complessità
dei fatti o per le questioni giuridiche trattate, gli onorari possono essere
elevati fino al quadruplo dei massimi stabiliti.
3. Fermo restando quanto previsto nei commi precedenti, qualora tra la prestazione
dell'avvocato e l'onorario previsto appaia per particolari circostanze del caso
(quali, ad esempio, il numero dei documenti da esaminare, l'emissione di ordinanze
di applicazione di misure cautelari, la durata della fase procedimentale e dibattimentale,
l'entità economica o l'importanza degli interessi coinvolti, la costituzione
di parte civile, il risultato ottenuto, la continuità dell'impegno necessario,
la frequenza e l'entità dell'assistenza da prestare, il disagio dipendente
dalla necessità di frequenti trasferimenti fuori sede o di incombenti
da compiere anche in ore diverse da quelle abituali, eccetera), una manifesta
sproporzione, i massimi di cui al numero che precede possono essere superati
e determinati, anche in via preventiva, di volta in volta, dal competente Consiglio
dell'Ordine.
4. Le voci della tabella sono cumulabili e dovute: per ogni "corrispondenza
o sessione"; ogni volta che, nei diversi momenti del giudizio, viene compiuta
l'attività di "esame e studio"; per ogni attività di
"investigazione difensiva"; per ogni "accesso" o "attesa";
per ogni atto o attività con la "partecipazione e assistenza"
del difensore; per ogni "scritto difensivo". Per ogni udienza è
dovuto: un importo base per la semplice "partecipazione"; una integrazione
in caso di "attività difensive", indicate a titolo esemplificativo
nella tabella medesima; una ulteriore integrazione in caso di "discussione
orale". La voce 6.2 della tabella si applica anche per le attività
prestate in occasione degli accertamenti tecnici non ripetibili (articolo 360
Codice di procedura penale).
5. Gli onorari minimi stabiliti nella tariffa sono inderogabili.
6. Per i compensi spettanti al difensore d'ufficio dell'imputato minorenne previsti
dall'articolo 2 del decreto ministeriale 3 novembre 1990, n. 327, il giudice,
in via eccezionale e in relazione all'effettiva attività difensiva svolta,
potrà ridurre l'ammontare minimo degli onorari fino a un terzo della
misura prevista.
ARTICOLO 2 - Giudizi
non compiuti
1. Se il procedimento o il processo non vengono portati a termine per qualsiasi
motivo o sopravvengono cause estintive del reato o il cliente o l'avvocato recedano
dal mandato, l'avvocato ha ugualmente diritto al rimborso delle spese e al compenso
per l'opera svolta, computandosi in questa anche il lavoro preparatorio, già
compiuto alla data di cessazione dell'incarico.
ARTICOLO 3 - Pluralità
di difensori e parti. Società professionali
1. Nel caso di assistenza e difesa di più parti aventi la stessa posizione,
la parcella unica potrà essere aumentata, per ogni parte e fino a un
massimo di dieci, del 20% e, ove le parti siano in misura superiore, del 5%
per ciascuna parte oltre le prime dieci e fino a un massimo di venti. La stessa
disposizione trova applicazione ove più cause vengano riunite, dal momento
della disposta riunione, e nel caso in cui l'avvocato assista e difenda una
parte contro più parti, quando la prestazione comporti l'esame di particolari
situazioni di fatto o di diritto.
2. Nel caso di assistenza a due o più clienti che abbiano identità
di posizione processuale, ove la prestazione professionale comporti l'esame
di situazioni particolari ai diversi imputati in rapporto al reato contestato,
l'avvocato avrà diritto, da parte di ciascun cliente, al compenso secondo
tariffa ridotto del 20 per cento.
3. Nel caso che incaricati della difesa siano più avvocati, ciascuno
di essi ha diritto nei confronti del cliente agli onorari per l'opera prestata,
ma nella liquidazione a carico del soccombente, in caso di costituzione di parte
civile, sono computati gli onorari per un solo avvocato.
4. Se l'incarico professionale è conferito a una società tra avvocati,
si applica il compenso spettante a un solo professionista, anche se la prestazione
è svolta da più soci, salva espressa deroga pattuita con clausola
approvata per iscritto dal cliente.
ARTICOLO 4 - Trasferte
1. Per gli affari e le cause fuori domicilio professionale l'avvocato avrà
diritto all'indennità di trasferta e al rimborso delle spese così
come previsto nella tariffa stragiudiziale nei confronti del cliente e, nell'ipotesi
di costituzione di parte civile, anche nei confronti del soccombente.
ARTICOLO 5 - Parte
civile
1. Le tariffe valgono anche nei riguardi della parte civile costituita in giudizio
che, tuttavia, per gli atti di sua esclusiva competenza, per i quali non vi
sia espressa previsione nella tariffa penale, ha diritto anche agli onorari
e ai diritti della tariffa civile.
ARTICOLO 6 - Rimborsi
1. Oltre agli onorari e a quanto previsto negli articoli 4 e 8, spetta al difensore
il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate (corrispondenza,
bolli, scritturazione, copie documenti, atti processuali, scritti difensivi,
eccetera).
ARTICOLO 7 - Praticanti
abilitati
1. Gli onorari e i diritti sono ridotti alla metà per gli iscritti nel
Registro dei praticanti avvocati autorizzati al patrocinio.
ARTICOLO 8 - Spese
generali
1. All'avvocato e al praticante autorizzato al patrocinio è dovuto un
rimborso forfettario sulle spese generali in ragione del 12,5% sull'importo
dei suoi onorari.
CAPITOLO III - Tariffa degli onorari e delle indennità spettanti agli
avvocati in materia stragiudiziale (civile e penale, tributaria e amministrativa)
ARTICOLO 1 - Criteri
generali
1. Per l'assistenza e la consulenza in materia stragiudiziale civile ed equiparata,
agli avvocati spettano gli onorari stabiliti nell'allegata tabella. I compensi
per le prestazioni di cui ai punti 1 e 2 di detta tabella possono essere tra
loro cumulati. I compensi per le prestazioni di assistenza previsti al punto
2 non sono cumulabili con quelli previsti ai punti 4 e 6 della tabella medesima.
2. Nella determinazione degli onorari fra il minimo ed il massimo stabiliti,
si deve tenere conto del valore e della natura della pratica, del numero e dell'importanza
delle questioni trattate, del pregio dell'opera prestata, dei risultati e dei
vantaggi anche non economici conseguiti dal cliente e dell'eventuale urgenza
della prestazione.
3. Nelle pratiche di particolari importanza, complessità e difficoltà,
il massimo dell'onorario può essere aumentato fino al doppio. Per quelle
di straordinaria importanza fino al quadruplo, previo parere del Consiglio dell'Ordine.
4. In materia di lavoro, di previdenza e di assistenza obbligatoria gli onorari
sono ridotti alla metà.
ARTICOLO 2 - Prestazioni
stragiudiziali e giudiziali. Limiti e criteri
1. I rimborsi ed i compensi previsti per le prestazioni stragiudiziali sono
dovuti dal cliente anche se il professionista abbia prestato nella pratica la
sua opera in giudizio, sempre che tali prestazioni non trovino adeguato compenso
nella tariffa per le prestazioni giudiziali.
2. Per le prestazioni analoghe a quelle previste in materia giudiziale si applicano
gli onorari di avvocato stabiliti dalle tariffe giudiziali civili.
ARTICOLO 3 - Pluralità
di difensori e società professionali
1. Se più avvocati sono stati incaricati di prestare la loro opera nella
medesima pratica o nel medesimo affare, a ciascuno spettano gli onorari per
l'opera prestata.
2. Se l'incarico professionale è conferito ad una società tra
avvocati si applica il compenso spettante ad un solo professionista anche se
la prestazione è svolta da più soci, salva espressa deroga pattuita
con clausola approvata per iscritto dal cliente.
ARTICOLO 4 - Praticanti
avvocati autorizzati al patrocinio
1. Gli onorari e i diritti sono ridotti alla metà per chi è praticante
avvocato autorizzato al patrocinio.
ARTICOLO 5 - Criteri
per la determinazione del valore della pratica
1. Il valore della pratica o dell'affare si determina a norma del codice di
procedura civile.
2. Per le pratiche di valore indeterminabile gli onorari minimi sono quelli
previsti per le pratiche di valore da 25.900,01 euro a 51.700,00 euro mentre
gli onorari massimi sono quelli previsti per le pratiche di valore da 51.700,01
euro a 103.300,00 euro; se però il valore effettivo risulta manifestamente
diverso da quello presunto dal codice di rito, vengono applicati, tenuti presenti
i criteri di cui all'articolo 1, comma 2, gli onorari minimi e massimi previsti
negli scaglioni successivi, fino a quelli dovuti per le pratiche del valore
di 516.500,00 euro.
3. Per l'assistenza in procedure concorsuali giudiziali o stragiudiziali si
ha riguardo al valore del credito del cliente creditore o al valore del passivo
del cliente debitore
4. Per l'assistenza in pratiche di successioni, divisioni e liquidazioni si
ha riguardo al valore della quota attribuita al cliente.
5. Per l'assistenza in pratiche amministrative il valore si determina secondo
i criteri previsti nelle tariffe giudiziali tenendo comunque presente l'interesse
sostanziale del cliente.
6. Per l'assistenza in pratiche in materia tributaria si ha riguardo al valore
della imposta, tassa o contributo richiesti con il limite di un quinquennio
in caso di oneri poliennali.
7. L'onorario previsto per l'arbitro unico o per il collegio arbitrale si applica
sia per gli arbitrati rituali che per quelli irrituali.
ARTICOLO 6 - Incarico
non portato a termine
1. Per le pratiche iniziate ma non giunte a compimento, ovvero nel caso di cessazione
dell'incarico per qualsiasi motivo saranno dovuti gli onorari per l'opera prestata
comprendendosi in questa il lavoro preparatorio compiuto dal professionista.
ARTICOLO 7 - Prestazioni
con compenso a percentuale
1. Per le prestazioni in adempimento di un incarico di gestione amministrativa,
giudiziario o convenzionale, l'onorario, ove non sia determinato dalla legge
o dal contratto, viene stabilito sulla base di una percentuale calcolata sull'ammontare
delle entrate lorde dei beni amministrati e, nel caso in cui l'incarico duri
meno di un anno, sull'ammontare delle entrate annue, tenuto conto del periodo
dell'incarico.
2. Ove l'applicazione dei criteri indicati dal presente articolo risulti impossibile
o dia luogo a liquidazioni manifestamente sperequate si avrà riguardo
alle prestazioni effettivamente svolte.
ARTICOLO 8 - Indennità
di trasferta
1. All'avvocato che, per l'esecuzione dell'incarico ricevuto, debba trasferirsi
fuori dal proprio domicilio professionale, sono dovute le spese di viaggio e
di soggiorno (pernottamento in albergo 4 stelle e vitto), rimborsate nel loro
ammontare documentato con una maggiorazione del 10% a titolo di rimborso delle
spese accessorie; in caso di utilizzo di autoveicolo proprio è dovuta
un'indennità chilometrica pari ad un quinto del costo del carburante
a litro oltre alle spese documentate per pedaggio autostradale e parcheggio.
Sono in ogni caso dovuti gli onorari relativi alla prestazione effettuata e
un'indennità di trasferta da un minimo di 10 euro a un massimo di 30
euro per ogni ora o frazione di ora, con un massimo di otto ore giornaliere.
ARTICOLO 9 - Inderogabilità
della tariffa. Condizioni e limiti
1. Qualora tra la prestazione e l'onorario previsto dalla tabella appaia, per
particolari circostanze del caso, una manifesta sproporzione, possono, su conforme
parere del competente Consiglio dell'ordine, essere superati i massimi anche
oltre l'aumento previsto dal terzo comma dell'articolo 1, ovvero diminuiti i
minimi stabiliti dalla tabella medesima per la prestazione effettuata; all'infuori
di questa ipotesi l'onorario minimo non è derogabile.
ARTICOLO 10 - Applicazione
analogica
1. Quando gli onorari non possono essere determinati in virtù di una
specifica voce della tabella, si ha riguardo alle disposizioni contenute nelle
presenti norme e nella tabella allegata che regolano casi simili o materie analoghe.
ARTICOLO 11 - Pratiche
di valore superiori ai 5.164.600,00 euro
1. Per le pratiche di valore superiore a 5.164.600,00 euro gli onorari minimi
e massimi sono determinati moltiplicando il valore della pratica per i coefficienti
precisati nella tabella. Gli onorari non possono comunque superare complessivamente
il 3%del valore della pratica.
ARTICOLO 12 - Rimborso
spese generali
1. All'avvocato e al praticante autorizzato al patrocinio spettano per ogni
pratica un rimborso forfetario sulle spese generali in ragione del 12,5% sull'importo
degli onorari.
TABELLA A (1°
PARTE): ONORARI GIUDIZIALI
TABELLA A (2° PARTE): ONORARI GIUDIZIALI
TABELLA A (3° PARTE): ONORARI GIUDIZIALI
TABELLA B: ONORARI E DIRITTI DI PROCURATORE
TARIFFA PENALE
MATERIA STRAGIUDIZIALE